Non categorizzato

Segnalazioni whistleblowing

Cos’è una segnalazione whistleblowing?

Per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche:

  • i dipendenti della scuola;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la scuola;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la scuola;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la scuola;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la scuola;

possono segnalare informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle disposizioni normative nazionali.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Cosa NON può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia?

  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Quando si può segnalare?

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova o fase di colloquio;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Come si formula una segnalazione?

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  • Canale interno: le segnalazioni, whistleblowing (in forma scritta, via telefono ovvero mediante incontro diretto) destinate al canale interno debbono essere disposte nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (c.d. “U.R.P. Lazio”), nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, soggetto individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche del territorio di competenza.  A tal fine, l’U.R.P. Lazio ha indicato che le segnalazioni possono essere effettuate adoperando il modulo presente nella sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti” del proprio sito web, da trasmettersi:
  • all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (secondo quanto indicato dall’U.R.P. Lazio nella sezione del proprio sito web dedicata alla tematica in esame, l'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il RPCT al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, dipendenti individuati come incaricati del trattamento dei dati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile);
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale (secondo quanto indicato dall’U.R.P. Lazio nella sezione del proprio sito web dedicata alla tematica in esame, nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”).
  • Canale esterno: la segnalazione all’ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  • Divulgazioni pubbliche: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; in questo caso il segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono determinate condizioni:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle  in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure  in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Il sistema di protezione

  • Tutela della riservatezza;
  • protezione dalle ritorsioni;
  • misure di sostegno;
  • limitazione delle responsabilità (scriminanti).

N.B.: per ulteriori informazioni sui soggetti ai quali si applicano le misure di protezione e i casi di perdita delle tutela si rinvia alla normativa vigente ed alle indicazioni ANAC in merito.

Quali sono le garanzie di riservatezza del segnalante?

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Possono essere poste in atto ritorsioni nei confronti del segnalante?

A tutela del segnalante vige il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Qual è la principale normativa di riferimento?

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24;
  • “ANAC – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.

Se hai problemi con l'accesso alla suite di GOOGLE ( Meet, Classroom o accesso alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) scrivi alla mail

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Se hai problemi con l'accesso al registro elettronico scrivi alla mail

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TFA - PAGINA IN ALLESTIMENTO

VIDEO 1 INSTAGRAM

VIDEO 2 INSTAGRAM

 

 

 

Allegati:
FileAutoreDimensione del File
Scarica questo file (Liceo_Midossi_pieghevole_1_WEB.jpg)Liceo_Midossi_pieghevole_1_WEB.jpgAmministratore sito381 kB
Scarica questo file (Liceo_Midossi_pieghevole_2_WEB.jpg)Liceo_Midossi_pieghevole_2_WEB.jpgAmministratore sito1357 kB
Scarica questo file (manifesto 23 24.jpeg)manifesto 23 24.jpegAmministratore sito301 kB
Scarica questo file (UN_GIORNO_AL_LICEO_BREVE.pdf)UN_GIORNO_AL_LICEO_BREVE.pdfAmministratore sito2710 kB

 

 

Allegati:
FileAutoreDimensione del File
Scarica questo file (brochure-nepi.pdf)brochure-nepi.pdfAmministratore sito1487 kB